Cass. Sez. III, 10.6.2015 n. 12086
Diritto delle obbligazioni e contratti – assicurazione – reticenti dichiarazioni – annullamento
La reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto della inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore.