La responsabilità dei sindaci nelle società di capitali

Cass. Sez. I, 10.2.2022 n. 4344

Diritto societario – società di capitali – sindaci – responsabilità – condizioni

Il sindaco che sia in carica al momento della celebrazione dell’assemblea ordinaria chiamata all’approvazione del bilancio ha un preciso compito di controllo sull’osservanza della legge e di assistenza, ex artt. 2403 e 2405 cc, che può essere svolto in maniera utile ed effettiva solo se egli abbia preso compiuta conoscenza del bilancio.
Diverso è il caso del sindaco che abbia assunto il proprio incarico una volta che il bilancio sia già stato approvato; in questo caso per la violazione del dovere di vigilanza ex art. 2407/2 cc occorre che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o assumendo le iniziative previste dall’art. 2409 cc.