Il giudizio sulla responsabilità genitoriale

Cass. Sez. I, 12.11.2018 n. 29001

Diritto di famiglia – responsabilità genitoriale – decadenza – parti del procedimento

Il provvedimento vertente sulla responsabilità genitoriale, incidendo su diritti di natura personalissima, deve rispettare il dettato dell’art. 336 c.c.. Affermazione rafforzata dalla novità introdotta dall’art. 37, comma 3, l. n. 149/2001 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) dalla quale si evince l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore; il contradditorio peraltro, deve essere assicurato anche nei confronti del fanciullo previa nomina di un rappresentante, a pena di nullità del procedimento medesimo. Quindi nel giudizio de potestate i genitori e il minore, in qualità di parti del procedimento, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, essendo necessario che il contradditorio sia assicurato anche nei confronti del minore che, vantando interessi contrapposti ai genitori, deve essere rappresentato da un curatore speciale che ne curi gli interessi.