Solo il Curatore può proseguire l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società fallita

Cass. Sez. I, 31.5.2016 n. 11264

Diritto societario – azione di responsabilitò contro amministratori e sindaci – fallimento – legittimazione

In tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476 c.c., comma 3, dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di suo successivo fallimento, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l legge fall., è il curatore fallimentare l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione. Sicché, quando nel corso dell’appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l’azione, la causa deve essere dichiarata senz’altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.