La realizzabilità economica del piano concordatario è sindacabile dal giudice di merito

Cass. Sez. I, 13.3.2020 n. 7158

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – piano concordatario – fattibilità economica – sindacato del giudice – ammissibilità

In tema di concordato preventivo il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.