Cass. Civ., sez. VI, 9.3.2016, n.4664
Proprietà – condominio negli edifici – parti comuni
L’art. 1117 c.c. non ricollega il concetto di comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale al fatto che le prime servono funzionalmente agli appartamenti sottostanti, e quelle successive solo gli appartamenti soprastanti, poiché così facendo si potrebbe pervenire alla conclusione che i proprietari degli appartamenti sottostanti sarebbero esclusi dalla comproprietà della scala nella sua totalità, in quanto non avrebbero interesse a percorrere le rampe superiori. Pertanto, le rampe di scale devono essere ricondotte nell’elencazione dei beni comuni dell’edificio, di proproietà comune di tutti i condomini, nella loro interezza, salvo che l’esclusione dalla comproprietà non risulti dal titolo di acquisto.