Quando la domanda di ammissione del credito supertardiva è comunque ammissibile

Cass. Sez. I, 6.11.2023 n. 30846

Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza – fallimento – ammissione al passivo – domanda supertardiva – ammissibilità – condizioni

Ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, fermo restando che il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore ha avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. Ciò che è dirimente, dunque, ai fini della verifica dell’imputabilità del ritardo, è che colui che si insinua al passivo oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 101 l. fall. abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall’invio della comunicazione di cui all’art. 92 l. fall.