Il promittente l’acquisto può sospendere l’esecuzione del preliminare se sussiste un pericolo concreto di evizione

Cass. Sez. II, 29.11.2019 n. 31314

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – sospensione del pagamento – sussistenza – condizioni

Nel preliminare di compravendita, in applicazione analogica dell’art. 1481 c.c., il promissario acquirente può rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo qualora sussista un pericolo concreto e attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia stato determinato da colpa del promittente venditore.