Cass. Sez. II, 16.1.2014 n. 822
Diritto immobiliare – Diritto di proprietà – comunione – condominio negli edifici
Per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art.1117 c.c. Non è necessario che il condomino ne dimostri la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbi9a l’attitudine funzionale a l servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetterà al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova.
A contrario, qualora anche si tratti di parti inseriti nell’elenco di cui all’art.1117 c.c., ,a funzionalmente destinate a servire solo alcune unità immobiliari, la condominialità non può dirsi mai sorta e quindi va eslusa senza bisogno di titolo contrario.