Cass. Sez. III, 7.7.2016 n. 13940
Diritto bancario – ipoteca – prescrizione – interruzione – condizioni
In tema di ipoteca, l’art. 2880 cod. civ. detta una disciplina che distingue il diritto di espropriare il bene (che spetta al creditore nei confronti del terzo acquirente) dal diritto di credito (che spetta al creditore nei confronti del debitore), in modo che, per evitare la prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, il creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo nei termini il processo esecutivo individuale contro il terzo, posto che l’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia.