Cass. Sez. III, 15.5.2018 n. 11758
Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria ordinaria – prescrizione – termine – decorrenza
La disposizione dell’art. 2903 c.c., che specificamente disciplina la prescrizione dell’azione revocatoria, dev’essere interpretata alla luce delle disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nell’art. 2935 c.c. secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto, la disposizione dell’art. 2903 c.c., là dove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.