Cass. Sez. I, 16.4.2015 n. 7753
Diritto delle obbligazioni e contratti – affitto di azienda – prelazione – condizioni
In tema di affitto d’azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla l. 223/1991, art. 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto.