Cass. Sez. I, 5.3.2014 n. 5098
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – prededuzione
In caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, ex art. 111/2 L.F., si ha prededuzione, con le modalità previste dall’articolo 111 bis L.F., non soltanto dei crediti sorti in occasione, cioè durante il corso delle procedure stesse, bensì anche di quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura di concordato preventivo o di fallimento.