Cass. Sez. III, 4.7.2019 n. 17933
Obbligazioni e contratti – locazione – proprietà – comunione
Il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile a seguito della fine della locazione, quale atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si presume che sussista il consenso degli altri comproprietari o quantomeno della maggioranza. Di conseguenza, non occorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti. Ed infatti nelle vicende del rapporto di locazione, la pluralità di locatori costituisce una parte unica al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione. Sull’immobile sussistono dunque poteri gestori equivalenti da parte di tutti i locatori in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti.