Il piano di rientro sottoscritto dal cliente non esonera la banca dal fornire la prova della conclusione del contratto di conto corrente

Cass. Sez. VI, 31.1.2022 n. 2855

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – contratto – prova – riconoscimento di debito – esclusione

Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 t.u.b.