Cass. Sez. I, 22.7.2019 n. 19654
Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – perfezionamento – erogazione – disponibilità giuridica – sussistenza
Il contratto di mutuo si è perfezionato e, quindi, il conseguente credito della banca è insinuabile nello stato passivo del mutuatario fallito, anche se la somma mutuata, dopo la stipula del contratto, sia stata depositata temporaneamente presso la banca mutuante in attesa di essere svincolata una volta che sia stata iscritta l’ipoteca concessa a garanzia del mutuo.
In altre parole, il mutuo si perfeziona non solo se il denaro oggetto del mutuo è materialmente consegnato al mutuatario, ma anche se il denaro oggetto del contratto di mutuo entra nella “disponibilità giuridica” del mutuatario stesso, in quanto depositato presso la stessa banca mutuante a garanzia dell’adempimento degli obblighi connessi al contratto.