Cass. Sez. I, 22.6.2023 n. 17949
Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – revocatoria – mezzo di pagamento – condizioni di pagamento – modifica – irrilevanza
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2), l. fall., la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.