Il patto di non concorrenza senza indennità è valido se stipulato prima della legge 29.12.2000 n. 422

Cass. Sez. Lav., 11.6.2015 n. 12127

Diritto delle obbligazioni e contratti – agenzia – patto di non concorrenza – indennità – irretroattività

Il secondo comma dell’art, 1751 bis c.c., introdotto dall’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.