Cass. Sez. Lav., 11.6.2015 n. 12127
Diritto delle obbligazioni e contratti – agenzia – patto di non concorrenza – indennità – irretroattività
Il secondo comma dell’art, 1751 bis c.c., introdotto dall’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.