Cass. Sez. VI, 9.3.2021 n. 6480
Diritto bancario – conto corrente – azione di ripetizione – azione di accertamento onere della prova – ripartizione
Ai sensi del principio generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., il correntista attore che agisce per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell’indebito ha l’onere di produrre il contratto; tuttavia, in presenza di pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia, in caso di contestazione della banca, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di dare prova positiva circa l’esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB. Difatti, Senza contratto scritto richiesto dalla legge ad substanziam non c’è diritto (della banca), perché la forma solenne è costitutiva del diritto medesimo.