Cass. Civ., Sez. II, 26.1.2016 n.1421
Della proprietà – Del condominio negli edifici – parti comuni
In materia di condominio degli edifici, è possibile disporre, nell’ambito dell’utilizzo delle cose comuni, con regolamento condominiale, a condizione che, ad ogni condomino, sia garantito il diritto al pari uso delle medesime.
Per “pari uso” deve intendersi «non l’uso identico in concreto (se possibile), ma in particolare l’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto tra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio».
E’, pertanto, da escludersi che con l’espressione in esame si indichi l’uso contemporaneo ed identico della cosa, con la conseguenza che una disciplina turnaria (nel caso di specie, riferita ai posti auto all’interno del cortile dell’edificio) non implica l’esclusione di un condomino dal godimento di un bene comune, garantendo, al contrario, allo stesso, la possibilità di fruirne nel modo più ampio possibile.