Cass. Sez. VI, 13.3.2020 n. 7136
Diritto della crisi di impresa – fallimento – opposizione stato passivo – legittimazione
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla , possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 329 cpc rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l’art. 95/2 LF prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.