L’opponente allo stato passivo non deve riprodurre i documenti e il decreto impugnato di formazione dello stato passivo

Cass. Sez. I, 13.11.2020 n. 25663

Diritto della crisi di impresa – fallimento – stato passivo – opposizione – decreto di esecutività – produzione – necessità – esclusione

L’opponente a pena di decadenza deve soltanto indicare i documenti di cui intende avvalersi già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. La mancata produzione del provvedimento del giudice delegato contestualmente all’atto di opposizione non costituisce causa di improcedibilità del procedimento, non trovando applicazione l’art. 339 cpc al giudizio di opposizione allo stato passivo. Pertanto non occorre che chi impugna il decreto di formazione dello stato passivo produca necessariamente tale provvedimento nel corso del giudizio, poiché il tribunale può accedere direttamente al fascicolo della procedura per conoscere il contenuto della statuizione che l’impugnazione intende censurare.