Cass. Sez. I, 4.12.2019 n. 31654
Diritto societario – fusione e scissione – impugnazione – azione revocatoria – sussistenza
La disposizione di cui all’art. 2504-quater c.c. – secondo la quale, eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma dell’art. 2504, comma 2, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione – non consente di ricavare sistematicamente dalla norma, che esclude solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell’atto di fusione o scissione, l’inesperibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che, come è noto, non determina alcuna invalidità dell’atto ma la sua semplice inefficacia relativa rendendolo in opponibile al creditore pregiudicato.