Nuova famiglia e oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente

Cass. Sez. VI, 12.7.2016 n. 14175

Diritto di famiglia – responsabilità genitoriale – obblighi di mantenimento dei figli

Se è vero che la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio è l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dell’ordinamento sovranazionale e se è vero altresì che la medesima giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l’effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare, è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dalla nuova unione, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice di merito al mantenimento dei figli nati da un unione di fatto.
Pertanto detta circostanza deve essere concretamente valutata nel complesso delle vicende sopravvenute e in genere di tutti gli aspetti da considerare nella determinazione della capacità economica dei genitori e del loro conseguente obbligo di mantenimento della prole.