Gli obblighi di forma previsti per i contratti bancari non si estendono automaticamente alla garanzia del terzo

Cass. Sez. III, 28.2.2019 n. 5833

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – forma – nullità – condizioni

La norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell’intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest’ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un’ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l’intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega.