Il mutuo che sostituisce uno precedente e che non modifica importo e condizioni è un atto a titolo gratuito per la revocatoria

Cass. Sez. III, 8.4.2020 n. 7740

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – mutuo – sostituzione – gratuità – sussistenza

Il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi di debiti scaduti ma l’elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito è che segua effettivamente, poi, l’erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria, ma soprattutto a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali – per esempio afferenti il tasso di interesse – o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti.
Con riferimento alla stipulazione di un nuovo contratto di mutuo, assistito da ipoteca, destinato a subentrare ad altro, fonte di un credito restitutorio non garantito da tale “ius in re aliena”, ma con affermazione di portata generale, laddove non si ravvisino profili di erogazione di “nuova” liquidità, piuttosto che assistersi a “spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali”, il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un’operazione di natura contabile”, ovvero “con una coppia di poste nel conto corrente – una in “dare”, l’altra in “avere” e costituisce un atto a titolo gratuito, avendo solo di nuovo rispetto al precedente la costituzione della garanzia ipotecaria.