Cass. Sez. I, 9.2.2015 n. 2409
Diritto bancario – mutuo di scopo – omessa realizzazione del progetto – nullità
Il mutuo di scopo è connotato dall’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo. Tuttavia, proprio perché si tratta di mutuo di scopo, in cui l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, con rilievo causale nell’economia del contratto, ne deriva che l’accertamento causale si lega all’attuazione del risultato, onde, allorché questo venga perseguito, non sussiste alcuna nullità del contratto per mancanza originaria della causa.