Cass. Sez. III, 11.12.2013 n. 27751
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità medica – consenso informato
La finalità dell’informazione, che il medico è tenuto a dare, è quella di assicurare il diritto all’autodeterminazione del paziente in quanto, senza il consenso informato, l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente.
Nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo di informazione sulle conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto si configura a carico del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) una responsabilità per violazione dell’obbligo del consenso informato, in sé e per sé, non assumendo alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole.
E’ necessario che il sanitario fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità. Il sanitario ha l’obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire e sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti o straordinarie. Deve essere riservata al paziente, unico titolare del bene che è oggetto di pericolo per effetto del trattamento operatorio, ogni valutazione comparativa del bilancio rischi-vantaggi, specialmente quando il male da estirpare non sia particolarmente grave, l’intervento operatorio non sia particolarmente urgente, ed i rischi connessi ad esso siano presenti anche se statisticamente eccezionali e di scarso rilievo.