Alle commissioni di massimo scoperto si applicano le stesse regole sugli interessi per la prescrizione e la prova dell’azione di ripetizione

Cass. Sez. I, 26.2.2014 n. 4518

Diritto commerciale – Diritto Bancario – commissione di massimo scoperto – interessi – azione di ripetizione – prescrizione

Poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24428 del 2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto.
I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.