Cass. Sez. VI, 12.9.2018 n. 22157
Della proprietà – condominio negli edifici – ripartizione delle spese – manutenzione scale e ascensori
Nel caso della ripartizione delle spese di sostituzione e/o manutenzione dell’impianto di ascensore condominiale già esistente, trova applicazione l’art. 1124 c.c., a differenza dell’installazione ex novo dell’ascensore, le cui spese devono essere ripartite proporzionalmente al valore di ogni singola proprietà (art. 1123 c.c.). Infatti, al pari delle scale, l’impianto di ascensore costituisce mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura rivestendo qualità di parte comune anche relativamente ai condomini delle unità abitative collocate a piano tessa con accesso dalla strada, purché essi ne usufruiscano quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore.