Cass. Sez. VI, 22.7.2019 n. 19696
Diritto di famiglia – provvedimenti riguardo ai figli – obbligo di mantenimento economico
L’obbligo di mantenimento dei genitore consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche dopo il raggiungimento della maggiore età e in proporzione alle proprie risorse economiche, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di tale grado di capacità può essere ricavata anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalle concrete esperienza maturate sul mercato del lavoro. Ciò posto, non può comunque essere addossata al figlio maggiorenne la prova che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere per fattori a lui non imputabili una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Vanno comunque presi in considerazione diversi fattori, come la distanza temporale dal completamento della formazione, l’età e altre circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne che lo rendano di fatto indipendente dal contributo dei genitori. Precisa dunque la Corte che l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.