La modifica dei provvedimenti sul mantenimento economico dei figli è possibile solo attraverso il procedimento “ad hoc” previsto dall’ordinamento

Cass. Sez. III, 2.7.2019, n. 17689

Diritto di famiglia – provvedimenti in materia di mantenimento – provvedimenti in materia di collocazione dei figli

In caso di provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole, nell’ambito di procedimenti di separazione personale o divorzio, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la modifica da parte del Tribunale per i minori del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo economico per il suo mantenimento, adottata dal competente Tribunale per la separazione o per il divorzio, dato che il suo giudicato può essere modificato solo con il rimedio, esclusivo, previsto dall’ordinamento e consistente nel procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, di cui agli artt. 710 c.p.c. e 9 l. n. 898/70; di conseguenza, in mancanza di attivazione di detto ricorso, il genitore tenuto al contributo resta obbligato, in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento, che l’altro genitore legittimamente può azionare finché non venga espressamente modificato o revocato all’esito dell’esplicita valutazione, da parte del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo.