Cass. Sez. III, 14.1.2014 n. 530
Diritto immobiliare – contratto di locazione – risoluzione anticipata – danni
In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ad esempio per il mancato pagamento dei canoni, il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di lucro cessante, danni che sono rappresentati dalla mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare, in relazione al quale un obiettivo parametro di riferimento può essere utilmente individuato, salvo prova diversa, nel periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore. Ciò significa che, una volta ottenuta la disponibilità materiale del bene, il locatore deve provare, per avere il risarcimento dei danni da mancata riscossione dei canoni, di avere effettivamente rimesso l’immobile sul mercato delle locazioni.