Cass. Sez. III, 22.10.2014 n. 22352
Diritto immobiliare – locazione – danno da ritardo nel rilascio – condizioni
Perché sia configurabile il maggior danno da ritardo nella restituzione del bene locato, ex art. 1591 cc, debbono essere provate la situazione di mora del conduttore, il maggior danno subito dal locatore (prova che deve essere fornita secondo le regole ordinarie e, quindi, allegando e documentando più vantaggiose proposte di locazione o concrete possibilità di vendita dell’immobile occupato o anche mediante presunzioni) e deve essere dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra il ritardo nella riconsegna e la perdita della proposta vantaggiosa.