Come si valuta il maggior danno subito dal proprietario nel tardivo rilascio del bene da parte del conduttore

Cass. Sez. III, 22.10.2014 n. 22352

Diritto immobiliare – locazione – danno da ritardo nel rilascio – condizioni

Perché sia configurabile il maggior danno da ritardo nella restituzione del bene locato, ex art. 1591 cc, debbono essere provate la situazione di mora del conduttore, il maggior danno subito dal locatore (prova che deve essere fornita secondo le regole ordinarie e, quindi, allegando e documentando più vantaggiose proposte di locazione o concrete possibilità di vendita dell’immobile occupato o anche mediante presunzioni) e deve essere dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra il ritardo nella riconsegna e la perdita della proposta vantaggiosa.