Cass. Sez. I, 21.1.2014 n. 1164
Diritto di famiglia – Matrimonio – separazione dei coniugi
Ai sensi dell’art.1151 c.c. non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l’altro coniuge desideri continuarla. Tale intollerabilità può dipendere, non necessariamente dalla violazione di obblighi coniugali (quali relazioni extraconiugali), ma anche in incompatibilità di carattere, nel contrasto tra differenti culture, tra diversi credi ideologici o religiosi, in manifestazioni di disaffezione, di distacco fisico o psicologico, nell’esasperato spirito di autonomia dei coniugi o magari nella presenza di fatti “oggettivi”, indipendenti dalla volontà degli stessi coniugi (ex. una malattia psichica o fisica di uno di essi).