Cass. Sez. I, 8.6.2020 n. 10884
Diritto della crisi di impresa – fallimento – liquidazione – ordine dei privilegi –sussistenza
Va ribadito che, alla stregua del principio dell’ordine legittimo delle prelazioni, l’ammontare della somma ritraibile dalla liquidazione concorsuale segna il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati: da tale limite si desume che il creditore chirografario non può vedere adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati.