Cass. Sez. I, 16.5.2018 n. 11962
Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – fallimento dell’utilizzatore – equo compenso – liquidazione – competenza
Rientra nei poteri del giudice delegato, a norma degli art. 25, comma 1, n. 8, e 92 ss. legge fall., provvedere alla determinazione dell’equo compenso per l’uso della cosa, ai sensi dell’art. 1526, comma 1, cod. civ., ove il creditore richieda tale credito con domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare”.