Nel leasing finanziario traslativo è il giudice delegato che liquida l’equo compenso per l’uso del bene locato

Cass. Sez. I, 16.5.2018 n. 11962

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – fallimento dell’utilizzatore – equo compenso – liquidazione – competenza

Rientra nei poteri del giudice delegato, a norma degli art. 25, comma 1, n. 8, e 92 ss. legge fall., provvedere alla determinazione dell’equo compenso per l’uso della cosa, ai sensi dell’art. 1526, comma 1, cod. civ., ove il creditore richieda tale credito con domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare”.