Cass. Sez. III, 10.12.2024 n. 31818
Diritto delle obbligazioni e contratti – ricognizione di debito – contratto –esclusione
La ricognizione di debito non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull’autore della ricognizione l’onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.