La nullità, anche parziale, del contratto bancario può essere rilevata per la prima volta anche in appello

Cass. Sez. I, 15.2.2016 n. 2910

Diritto bancario – contratti bancari – nullità – domanda – appello – ammissibilità

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d’ufficio la sua nullità solo parziale e, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle loro determinazioni espresse nel processo. In ogni caso, rispetto alla originaria domanda di nullità totale di un contratto di conto corrente bancario, la domanda di nullità parziale può essere dalla stessa parte per la prima volta introdotta in appello, sia in risposta a un rilievo del giudice sia, anche, anticipando detto rilievo.