Cass. Sez. I, 21.6.2025 n. 16628
Diritto della crisi di impresa – fallimento – accertamento del passivo – onere della prova – non contestazione – irrilevanza
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale, ai sensi dell’art. 99, comma 1, l.fall., è tenuto ad accertare d’ufficio l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda proposta dal creditore, ivi compresa la titolarità del credito in capo all’opponente, anche in assenza di specifica contestazione da parte del curatore. Il principio di non contestazione non può supplire alla mancanza di prova, tempestivamente offerta, del diritto azionato.