La falsità della sottoscrizione non impedisce l’attribuzione del documento alla parte in presenza di altre circostanze

Cass. Sez. II, 25.8.2023 n. 25276

Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – sottoscrizione – falsità – attribuzione – condizioni

La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell’ammissione ex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze.