Cass. Sez. II, 25.8.2023 n. 25276
Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – sottoscrizione – falsità – attribuzione – condizioni
La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell’ammissione ex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze.