L’errore della nota di iscrizione ipotecaria su elementi non essenziali non comporta la sua invalidità

Cass. Sez. III, 5.2.2015 n. 2075

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – ipoteca – iscrizione – validità

Gli errori consistenti in omissioni o inesattezze che inducano incertezza sugli elementi essenziali della nota, ovvero sulla identità del debitore, del creditore, sull’ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia (quindi sulla esatta identificazione dei soggetti coinvolti, dell’oggetto sul quale ricade la garanzia ipotecaria e del credito garantito), ex art. 2841 cc producono l’invalidità della iscrizione ipotecaria, non ovviabile con lo strumento della rettifica, mentre l’omissione o l’incertezza in ordine agli aspetti non essenziali è ovviabile con lo strumento della rettifica.