Cass. Sez. II, 12.4.2018 n. 9099
Diritto delle successioni e donazioni – successione – accettazione dell’eredità beneficiata – inventario – condizioni
L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione che deve essere preceduta o seguita dall’inventario. L’art. 484 cc delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. Dunque la dichiarazione di accettazione, ha di per se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in tutti i diritti del defunto, compresi i debiti del de cuius, senza però incidere sulla limitazione della relativa responsabilità limitatamente all’attivo ereditario, la quale è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante “è considerato erede puro e semplice.