Se gli interessi moratori sono usurari, si applicano in loro sostituzione i corrispettivi

Cass. Sez. III, 13.5.2021 n. 12964

Diritto bancario – usura – interessi moratori – nullità – interessi corrispettivi – sostituzione

Anche la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla e dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, cc.