Cass. Sez. III, 13.5.2021 n. 12964
Diritto bancario – usura – interessi moratori – nullità – interessi corrispettivi – sostituzione
Anche la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla e dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, cc.