L’inefficacia degli atti del fallito riguarda l’intero giorno in cui il fallimento è dichiarato

Cass. Sez. III, 20.3.2020 n. 7477

Diritto della crisi di impesa – fallimento – efficacia degli atti compiuti dal fallito – termine – decorrenza

L’efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito resta privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atti dallo stesso compiuti e i pagamenti a lui effettuati, dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall’ora in cui tali atti siano stati eseguiti.