Cass. Sez. III, 16.12.2014 n. 26369
Diritto processuale civile – testimonianza – incapacità – nullità – eccezione
La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157/2 cpc. In particolare, quanto al momento in cui l’incapacità debba essere eccepita, la Corte lo ha costantemente individuato in quello immediatamente successivo all’assunzione della prova o, nel caso di assenza del difensore, nell’udienza immediatamente successiva, e ciò quand’anche, prima dell’assunzione, fosse stata eccepita l’incapacità a testimoniare.