Il danno da inadempimento del preliminare è pari alla differenza tra prezzo pattuito e valore del bene

Cass. Sez. VI, 6.2.2014 n. 2771

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di compravendita – inadempimento – danni

Il risarcimento del dan­no dovuto al promissario acquirente per la mancata stipula­zione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella diffe­renza tra il valore commerciale del bene medesimo al momen­to della proposizione della domanda di risoluzione del con­tratto (cioè, al tempo in cui l’inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito nel contratto preliminare.