Le immissioni sonore rispettose dei limiti di legge possono comunque essere dannose

Cass. Sez. II, 12.5.2015 n. 9660

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – danni da immissioni sonore – limite di tollerabilità – determinazione

In materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 cc. Ciò significa che, qualora le immissioni sonore superino le soglie previste dalla normativa speciale di settore, devono senz’altro ritenersi dannose. Tuttavia, l’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può fare considerare, senz’altro, lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo). In buona sostanza, la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restano compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale.