Il termine di prescrizione per l’azione di risoluzione del contratto – quadro decorre dalla stipulazione di quest’ultimo

Cass. Sez. I, 24.6.2025 n. 17005

Diritto bancario e dei mercati finanziari – intermediazione finanziaria – contratto quadro – doveri informativi – inadempimento – risoluzione – prescrizione – decorrenza

In materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell’azione di risoluzione spettante all’investitore per inadempimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario finanziario prende il suo corso dal verificarsi dell’inadempimento, connotato dal requisito della non scarsa importanza, e cioè dal momento in cui l’intermediario è venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto finanziario o sulla adeguatezza dello stesso al suo profilo di propensione al rischio, senza che rilevi l’acquisita consapevolezza soggettiva, da parte dell’investitore, del subìto inadempimento.