Il calcolo della ripetizione delle rimesse solutorie si fa sempre sul saldo ricalcolato e non sul saldo della banca

Cass. Sez. I, 12.6.2025 n. 15684

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – nullità – azione di ripetizione – prescrizione – calcolo rimesse solutorie – saldo ricalcolato – sussistenza

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.